Riconoscimento della formazione pregressa
Per quanto riguarda il riconoscimento della formazione pregressa, l’Accordo Stato-Regioni stabilisce che lavoratori, preposti e dirigenti non sono obbligati a frequentare i corsi di formazione per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolta, alla data di pubblicazione dello stesso Accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
In questa disposizione occorre fare attenzione alla congiunzione “e”, che implica che si avverino necessariamente entrambi le condizioni e non solo una tra le due, affinché sia riconosciuta la formazione pregressa.
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